Art. 3.
(Norma finanziaria).

      1. Dall'attuazione delle disposizioni dei commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 1 e del comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, rispettivamente introdotti e modificato dagli articoli 1 e 2 della presente legge, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.